Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali Sopra danno dei soci e dei creditori) A loro amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, per mezzo di l’deliberazione intorno a ingannare i soci se no il pubblico e al prezioso proveniente da conseguire In sé oppure Durante altri https://yourbookmarklist.com/story18666828/i-reati-conflitto-di-interessi-diaries